13 Nov Il “golden power” dei trasporti. Pubblicata una bozza di Regolamento
Condividiamo una notizia tratta da ShipMag relativa allo Schema di regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni a norma dell’articolo 2 co.1 del d.l. 15 marzo 2012 (Bozza del 9 Novembre 2020), pubblicato il 10 novembre scorso.
Ci sono anche «le reti stradali e autostradali di interesse nazionale», oltre alle comunicazioni, nel perimetro della normativa sul golden power. Lo prevede un regolamento, messo a punto dal governo, di cui l’agenzia di stampa Radiocor ha potuto visionare una bozza, per precisare il perimetro delle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Il decreto include tra gli asset su cui l’esecutivo può esercitare il golden power per quanto riguarda l’energia: la rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento; le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore; la rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; le attività di gestione e gli immobili fondamentali connessi all’utilizzo delle reti e delle infrastrutture.
Per quanto riguarda invece il settore dei trasporti, gli asset strategici sono: porti di interesse nazionale; aeroporti di interesse nazionale; rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti transeuropee; interporti di rilievo nazionale; reti stradali e autostradali di interesse nazionale. Nel settore delle comunicazioni, «gli attivi di rilevanza strategica sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga e nei relativi rapporti convenzionali», fatte salve le disposizioni comunitarie contenute nelle direttive 2009/136/CE 95/46/CE.
Tra gli attivi sono inclusi anche «gli elementi dedicati, anche laddove l’uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa».